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Ordinanza 120 2021 contingibile e urgente a tutela dell’igiene e sanità pubblica a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 – istituzioni aree massimo rispetto

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ordinanza urgente per contrastare la diffusione del COVID-19. Obbligo mascherine, divieto di aggregazione in alcune aree cittadine dal 28/12/2021 al 10/01/2022. Sanzioni da 400 a 1000 euro

Data:

28 Dicembre 2021

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Descrizione

Il Sindaco
Visto il D.L. 221 del 24/12/2021 con cui è stato prorogato, fino al 31 marzo 2022, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerato:
•che allo stato attuale si registra un aumento a livello nazionale, regionale e locale, di diffusione del Coronavirus COVID-19;

•che le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus(COVID 19) ed in particolare il citato Decreto Legge ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria all’interno della cornice normativa fissata dal Decreto legge n. 19/2020 convertito nella legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Considerato che il Ministero Della Salute in collaborazione con L’Istituto Superiore di Sanità ai sensi del D.M. 30 aprile 2020 attraverso il report settimanale n.83 aggiornato al 16.12.2021 sul monitoraggio fase 2, riporta tra gli indicatori decisionali una incidenza nella Ragione Lazio in costante crescita nelle ultime settimane;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00025 del 20.12.2021, con la quale, ai fini del rafforzamento del rispetto delle misure comportamentali a livello individuale,

 

dispone l’obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi all’aperto, nel periodo 23/12/2021 -23/01/2022;

dispone la dichiarazione dell’organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da Covid 19 è stata valutata come “pandemica” in considerazione dei livelli di diffusione e di gravità raggiunti a livello globale;

 

Visti
- i provvedimenti approvati dal governo in seguito all’emergenza sanitaria internazionale in atto da Covid 19;

- i provvedimenti per quanto concerne le attività di informazione, monitoraggio e contenimento per il superamento dell’emergenza epidemiologica emanate dal Capo Del Dipartimento Della Protezione Civile;

Considerato, pertanto, che sul territorio cittadino sono individuabili aree che di fatto favoriscono la presenza di un numero elevato di persone da rendere difficile il distanziamento sociale;
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuto
- per quanto sopra illustrato e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Roccasecca, di dover adottare ulteriori misure di prevenzione mediante provvedimenti urgenti nel periodo dal 28.12.2021 al 10.01.2022;

- per le ragioni su esposte, le condizioni di contingibilità e di urgenza strettamente correlate alla permanenza dell’attualità delle esigenze di contenimento del contagio epidemiologico a tutela della salute pubblica;

- di stabilire, per la violazione dei divieti imposti dalla presente ordinanza, una sanzione proporzionata alla rilevanza dei primari interessi – salute e sicurezza pubblica- che si intendono tutelare, e pertanto di fissare la sanzione nel minimo edittale di 400.00 euro e nel massimo a 1000.00 euro.

 

ORDINA fermo l’obbligo di uso di mascherine anche all’aperto, a partire dal giorno 28/12/2021 e fino al giorno 10/01/2022 ogni forma di aggregazione, stabile e continuativa tale da non garantire il rispetto di distanziamento interpersonale di 1 metro o tale da non garantire il pieno rispetto delle misure di prevenzione sanitaria e che possono, pertanto, costituire un potenziale rischio per la salute pubblica, nelle seguenti aree cittadine: Via Roma, Via Montello, Via Piave, Via Ortella, Piazza Risorgimento, Piazza XXIII ottobre e Via Casilina (nel tratto del centro urbano) che, per concentrazione di attività, sono più soggette al rischio di assembramenti; con facoltà da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza di interdizione temporanea delle stesse, per il tempo strettamente necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private.
La violazione dei divieti imposti dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400.00 euro a 1000.00 euro, con pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art.16 della legge 689/1981; resta fermo per la violazione degli obblighi imposti dalla presente ordinanza, quanto previsto, in tema di accertamento e sanzioni delle violazioni delle misure di prevenzione sanitaria, dall’art.4 del DL 25/03/2020 n.19 conv. In L. 22/05/2020 n.35 richiamato dall’art.2 del DL. 16.05.2020 n.33 convertito con modificazioni in legge il 14 luglio 2020 n.74

DISPONE La pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line del Comune di Roccasecca;
L’invio del presente provvedimento alla Prefettura di Frosinone, alla Stazione Carabinieri di Roccasecca e alla Polizia Locale di Roccasecca.
Sono tenuti a vigliare sull’osservanza e il rispetto della presente ordinanza tutte le Forze dell’Ordine e il Comando della Polizia Locale di Roccasecca.
Si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso presso il TAR del Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione dell’atto sull’albo on line del Comune di Roccasecca.

Il Sindaco Avv. Giuseppe Sacco

Ultimo aggiornamento: 17/11/2023, 16:34

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