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Ordinanza 37/2020 isola pedonale temporanea in Via Roma

Dettagli della notizia

Disposizioni in materia di circolazione stradale - istituzione temporanea isola pedonale

Data:

18 Giugno 2020

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Descrizione

IL COMANDANTE della P.M.

  • Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 18/06/2020 con la quale si รจ stabilito di istituire, in via temporanea fino al 13 settembre 2020ย  lโ€™โ€œIsola pedonaleโ€, con cadenza settimanale dal venerdรฌ alla domenica, dalle ore 20,00 alle ore 24,00,ย  nel tratto di via Romaย  dal monumento ai Caduti fino allโ€™intersezione di via Rampa con Via V. Veneto; Vista pertanto la necessitร  di adottare provvedimenti in materia di traffico e viabilitร  al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale salvaguardando nel contempo lโ€™incolumitร  pubblica; Considerato che il D.L.gs. 30/04/1992, n. 285, in particolare lโ€™art. 7, comma 9, stabilisce che โ€œi Comuni, con Deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali โ€ฆ..โ€;
  • Visti gli artt. 7, 14 e 37 e 38 IIIยฐ comma del Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • Visto il Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.S. sopracitato, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
  • Visto il conferimento dellโ€™incarico responsabile della Polizia Locale ad interim al Dott. Giovanni Rizza, con Decreto del Sindaco n. 4 del 29/06/2017, fino a nuovo e diverso atto;

ORDINA

Lโ€™istituzione temporanea dellโ€™โ€œIsola pedonaleโ€ in via Roma e precisamente dal monumento ai Caduti fino allโ€™intersezione di via Rampa con via V. Veneto dalle ore 20,00 alle ore 24,00 nei giorni di venerdรฌ, sabato e domenica di ogni settimana fino al 13 settembre 2020.

Detto divieto/prescrizione dovrร  essere reso noto alla cittadinanza secondo le modalitร  e le prescrizioni previste dallโ€™art. 21 del D.L.gs. 30/04/1992, n. 285 e dagli art. da 30 a 43 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 per mezzo dellโ€™apposita segnaletica verticale, che dovrร  essere esposta e mantenuta efficiente a cura del Settore LL.PP. del Comune.

Eโ€™ fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento. La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Roccasecca. Gli agenti ed i funzionari, cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D. L.gs. 30/04/1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, applicando, ai contravventori, le penalitร  previste dal vigente Codice della Strada.

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederร  a termini delle vigenti norme in materia. Contro il presente provvedimento รจ ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione allโ€™albo pretorio del Comune di Roccasecca, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalitร  stabilite dallโ€™art.74 del D.P.R n.495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio โ€“ Sezione Distaccata di Latina a sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dallโ€™Ufficio polizia Locale
Il Comandante della Polizia Locale
Dott. Giovanni RIZZA

Ultimo aggiornamento: 21/11/2023, 17:14

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