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Ordinanza istituzione aree di massimo rispetto

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Limitazioni accesso e divieto stazionamento 19/11-03/12, ore 18:00-05:00. Zone interessate e sanzioni indicate

Data:

21 Novembre 2020

Tempo di lettura:

Descrizione

Ordinanza  n.96  del  18.11.2020

Ordinanza contingibile e urgente a tutela dell’igiene e sanità pubblica a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 - istituzioni aree massimo rispetto

 

Il Sindaco

visto il D.P.C.M. del 7 ottobre 2020 che ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,  n. 74,  recante «Ulteriori misure  urgenti  per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, efficace dal 26 ottobre al 24 novembre 2020;

visto, altresì, il D.P.C.M. del 03/11/2020 in particolare l’art. 1 comma 4 laddove lo stesso dispone che “Dette strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

preso atto che in determinate vie e in numerose occasioni si sono verificati assembramenti permanenti con stazionamenti su aree antistanti attività commerciali;

letta la circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.111-Prot.Civ. del 20.10.2020 nella quale vengono introdotte delle note esplicative in merito al conferimento ai sindaci del potere di chiusura delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento e nella quale si evidenzia come ogni misura precipuamente improntata a finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica vada fondata su una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio;

considerato, pertanto, che sul territorio cittadino sono individuabili aree che di fatto favoriscono la presenza di un numero elevato di persone da rendere difficile il distanziamento sociale;

visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

ritenuto che sussistano, per le ragioni su esposte, le condizioni di contingibilità e di urgenza strettamente correlate alla permanenza dell’attualità delle esigenze di contenimento del contagio epidemiologico a tutela della salute pubblica;

dispone a partire dal giorno 19/11/2020 e fino al giorno 03/12/2020 la limitazione di accesso e il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 18.00 fino alle ore 5.00 del giorno successivo, in ogni area esterna, pubblica o aperta al pubblico, fatta  salva  la  possibilità  di  accesso  e  deflusso agli  esercizi  commerciali  legittimamente  aperti  e  alle  abitazioni  private e, in particolare, nelle seguenti zone: Via Roma, Via Montello, Via Piave, Via Ortella, Piazza Risorgimento, Piazza XXIII ottobre e Via Casilina (nel tratto del centro urbano) che, per concentrazione di attività, sono più soggette al rischio di assembramenti.

È comunque fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private, agli esercizi commerciali legittimamente aperti, agli spostamenti determinati da esigenze lavorative, attività sportiva o motoria individuale, situazioni di necessità ovvero motivi di salute.

Avverte che Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D. L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinan7e adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del D. L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Dispone La pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line del Comune di Roccasecca;

L’invio del presente provvedimento alla Prefettura di Frosinone, alla Stazione Carabinieri di Roccasecca e alla Polizia Locale di Roccasecca.

Sono tenuti a vigliare sull’osservanza e il rispetto della presente ordinanza tutte le Forze dell’Ordine e il Comando della Polizia Locale di Roccasecca.

 

Il Sindaco Avv. Giuseppe Sacco

Ultimo aggiornamento: 21/11/2023, 15:53

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