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ORDINANZA N°58 del 28/05/2026

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Ordinanza in materia di limitazione delle emissioni sonore e tutela della quiete pubblica connesse ad attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi e attività similari, nonché in eventi e manifestazioni pubbliche

Data:

29 Maggio 2026

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Descrizione

IL SINDACO

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le ragioni e con i presupposti indicati in premessa, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e per i successivi 90 (novanta) giorni:

  1. Cessazione delle attività musicali di intrattenimento
    Le attività di intrattenimento musicale esercitate in pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e in attività similari, svolte con l'utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, sia nei locali chiusi sia all'aperto su aree di pertinenza dei locali o su aree date in concessione dal Comune, devono cessare inderogabilmente entro le ore 23.59.
    2. Rispetto dei limiti di emissione sonora
    Le attività di cui al punto 1 non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone. Il rumore prodotto non deve superare i limiti di emissione sonora stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, con specifico riguardo ai valori limite differenziali di immissione presso i ricettori sensibili.
    3. Documentazione di impatto acustico
    Le attività di intrattenimento musicale di cui al punto 1, ove previsto dalla legge e dai regolamenti, devono essere precedute dalla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di emissione e immissione sonora e dei requisiti acustici passivi dei locali.
    4. Variazioni degli orari
    Gli orari di cui al punto 1 potranno subire restrizioni, anche in riferimento soltanto a uno o più esercizi determinati, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico, di sicurezza urbana o per particolari e accertati motivi di disturbo alla quiete pubblica, con provvedimento motivato del Sindaco.
    5. Deroghe
    Il Comune può autorizzare, in via straordinaria e su specifica istanza motivata da presentarsi almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento, spettacoli e intrattenimenti musicali in deroga agli orari di cui al punto 1, sempre nel rispetto dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico e previa acquisizione della documentazione di impatto acustico di cui al punto 3. L'autorizzazione in deroga indica puntualmente il giorno, l'orario e la durata dell'evento autorizzato.
    6. Obblighi di comunicazione
    I titolari dei pubblici esercizi e delle attività similari che intendano svolgere attività di intrattenimento musicale, fermi gli ulteriori adempimenti di legge, sono tenuti a comunicare al Comando di Polizia Locale, con almeno 48 ore di anticipo, la data e l’orario delle serate di intrattenimento, al fine di consentire un'adeguata programmazione dei controlli.

A cura di

Sindaco

via Roma

Comune di Roccasecca, 03038

Ultimo aggiornamento: 29/05/2026, 09:47

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